LA VITICOLTURA E L’ENOLOGIA TRAPANESE IN FUTURO A SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Marsala
Utilizzazione dei sottoprodotti della vinificazione:
adempimenti, modalità e destinazione future
Dr. Antonio Raimondo
Direttore Ufficio Periferico di Palermo Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari Norme di riferimento • Reg. (CE) n. 1234/2007; • Reg. (CE) n. 555/2008; • Art. 14 legge n. 82/2006; • D.M. 27/11/2008 modificato dai: DM 17/06/2010 e DM 4/08/2010; • Art. 2 bis – D.L. n. 171 del 3/11/2008; • D.lgs. N. 152 del 2/04/2006; • D.M. 31 luglio 2006 • D.M. 26/11/2010 solfato ferroso; • D.D.G. n. 772 del 17/09/2010 Regione Sicilia. Definizioni I sottoprodotti della vinificazione sono: (All. III parte 3 bis Reg. CE n. 1234/07) «Vinaccia»: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no. «Vinello»: il prodotto ottenuto: a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell’acqua; o b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate. «Fecce di vino»: il residuo: a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a); c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; o d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c). Introduzione Il controllo dell’eliminazione dei sottoprodotti (vinacce e fecce di vino) ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino ha lo scopo di: • Evitare l’utilizzo fraudolento degli stessi in processi di rifermentazione per la produzione di vini; • Salvaguardare lo standard qualitativo delle produzioni vitivinicole che potrebbero essere compromesse da una eccessiva torchiatura delle uve. • Per l’assolvimento delle prestazioni obbligatorie i produttori devono consegnare i sottoprodotti della vinificazione: - Alle distillerie - in deroga con ritiro sotto controllo e in particolare vedremo: - Uso agronomico con funzione ammendante; - Uso energetico. Disposizioni Comunitarie Le disposizioni comunitarie riguardanti i sottoprodotti della vinificazione sono contenute: • nell’art 103 tervicies e nell’allegato XV ter sez. D del Reg. (CE) n. 1234/07;• Artt. 21, 22, 23 del Reg. (CE) n. 555/08. Vediamo in sintesi cosa dicono: • è vietata la sovrappressione delle uve (All. XV ter, sez. D, del Reg. (CE) n. 1234/2007); • le fecce di vino e la vinaccia (All. III bis al Reg. CE n. 1234/2007, punti nn. 8 e 9) non possono essere impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto (salvo per l’alcool, l’acquavite e il vinello - All. XV ter, sez. D, del Reg. (CE) n. 1234/2007); • sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello (la filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti così ottenuti sono di qualità sana leale e mercantile - All. XV ter, sez. D, del Reg. (CE) n. 1234/2007); • chiunque ottenga i sottoprodotti della vinificazione (o altra trasformazione) è tenuto a eliminarli (Allegato XV ter, Sez. D, punto 5, del Reg. (CE) n. 1234/2007). La Comunità europea ha lasciato agli Stati membri la possibilità di decidere che i sottoprodotti possano essere eliminati tramite distillazione. • A tal proposito, a livello nazionale, si applicano l’art. 14, comma 2, della legge n. 82/2006 e l’art. 2, comma 2, del DM 27 novembre 2008. • In particolare, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati: - alla consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) oppure, - al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti nei casi previsti dall’art. 5 del D.M. 27 novembre 2008. Disposizioni Nazionali DM 27/11/08 - Esonero • Sono, tuttavia, esonerati da detti obblighi sia di consegna in distilleria sia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti, i produttori: - che ottengono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl (art. 22, ultimo periodo del Reg. (CE) 555/2008 e art. 2, comma 3, lett. a) del D.M. 27/11/2008); - di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità di tipo aromatico prodotti in regione determinate elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce. (art. 2, comma 3, lett. b) del D.M. 27/11/2008). Disposizioni Nazionali DM 27/11/08 – Ritiro sotto controllo • Il ritiro sotto controllo, è disciplinato dall’art. 5 del D.M. 27 novembre 2008, così modificato dal DM 7407 del 4 agosto 2010, e si applica ai produttori che adempiono all’eliminazione dei sottoprodotti, in alternativa alla distillazione, destinando, anche parzialmente, i sottoprodotti (vinacce e fecce), ai seguenti usi alternativi: - Uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono prescrizioni specifiche relative ai tempi ed alle modalità di distribuzione dei sottoprodotti per il mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare a tale uso; Disposizioni Regionali D.D.G. n. 772 del 17/09/2010 Regione Sicilia • L’uso alternativo agronomico dei sottoprodotti è ammesso esclusivamente su terreni vitati, nel limite massimo di 30 Q.li/ha. • Possono essere utilizzate le vinacce, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi che hanno subito esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, con un contenuto minimo di 2,8 di alcol anidro (effettivo e potenziale) ogni 100 Kg., le fecce di vino, con contenuti minimi di 4 litri di alcol anidro per 100 Kg. 45% di umidità. • Le vinacce devono essere utilizzate entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale fissatocon D.A. n. 699 del 21 luglio 2010 e D.A. n. 714 del 26 luglio 2010; • le fecce entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna. • E’ fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti nei seguenti casi:- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;- entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque marino-costiere e quelle lacuali; • sui terreni gelati, innevati e saturi di acqua. • nelle zone vulnerabili ai nitrati tra il 15 novembre ed il 15 febbraio. • I produttori che intendono destinare i sottoprodotti all’uso agronomico, effettuano la comunicazioneall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento InterventiStrutturali - Servizio II - U.O. 30 ed all’ ICQRF di Palermo compilando il modello 1 allegato alpresente Decreto. La comunicazione dovrà pervenire almeno quattro giorni prima dell’iniziodello spandimento in campo. • In applicazione dell’art. 47 paragrafo1, lettera j del Regolamento CE 436/2009, sul registro dicarico e scarico tenuto dal produttore, è annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinateall’uso alternativo il giorno stesso in cui è effettuata l’operazione di ritiro e prima dell’operazionestessa; nella colonna “descrizione” è riportato il riferimento alla comunicazione ed alladata di trasmissione della stessa agli organi di controlloL’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari provvede all’effettuazione dei controllisull’utilizzo alternativo dei sottoprodotti della vinificazione e a garantire il rispetto dell’art.79 delregolamento (CE) n.555/08. (solo uso agronomico) Disposizioni Nazionali DM 26/11/2010 – Solfato ferroso Le fecce di vino destinate all’uso agronomico di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 27novembre 2008, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010, devono invece esseredenaturate con solfato ferroso per uso agricolo, correttivo indicato all’Allegato III – punto 2.2 deldecreto legislativo n. 75/2010, avente un titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato. L’aggiuntadel denaturante deve essere effettuata prima dell’estrazione delle fecce dalla cantina e nellamisura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia. Disposizioni Nazionali DM 04/08/10 – Ritiro sotto controllo • Uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti; • Uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogaso per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente adaltre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili; • Nel caso di uso energetico si fa presente che la produzione di energia deve avvenire in conformitàa quanto indicato nel decreto direttoriale e di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 e dall’art.2 bis del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con legge 30/12/2008, n. 205. Qualoral’utilizzo a fini energetici avvenga in ambito aziendale, il controllo deve essere diretto alla verificadella presenza degli impianti per la produzione di energia nonché dell’impiego, in tali impianti,delle vinacce sottoposte al controllo e oggetto di comunicazione. Disposizioni Nazionali Stralcio norme relativo uso energetico • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale • Art. 185. Limiti al campo di applicazione. • 2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’articolo183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricoleo in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, ... • Allegato X alla parte V (sezione 4 della parte II) si fa riferimento alla caratteristiche delle biomassecombustibili e relativi condizioni di utilizzo. • Art. 2 bis D.L. n. 171 del 3/11/08 Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative allavinaccia ed al biogas nei processi di distillazione • Le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.• E’ sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.• I soggetti che utilizzano i sottoprodotti per uso energetico sono stati autorizzati con apposito decreto direttoriale e prevede che gli stessi e i produttori conferenti adempiano ad una serie di obblighi indicati nel medesimo decreto di autorizzazione.• Gli stessi possono continuare ad operare secondo il sistema previgente stante il disposto dell’art. 5 comma comma 8 del decreto modificato dal DM 4/08/2010, che ha mantenuto la validità delle deroghe ed autorizzazioni già concesse ai sensi del medesimo decreto. In particolare nel regime di ritiro cui si fa riferimento è stato previsto che i soggetti autorizzati effettuino specifiche comunicazioni relative agli elenchi dei soggetti conferenti delle vinacce consegnate da ciascunproduttore e rispettino gli obblighi stabiliti agli art. 7. e 9. del DM 27/11/2008• I produttori che destinano i propri sottoprodotti a tali soggetti autorizzati sono tenuti ad emettere un documento di accompagnamento di cui all’art. 4 del predetto DM.• State così le cose nel regime di ritiro di cui trattasi, l’obbligo di comunicazione posto a carico dei produttori dei sottoprodotti di cui all’art. 5 comma 5, del predetto DM deve ritenersi assorto con l’emissione del documento di accompagnamento. • Si precisa inoltre che i soggetti non autorizzati che intendono effettuare un’attività di ritiro dei sottoprodotti per uso energetico lo possono fare purchè rispettino le stesse modalità e i medesimi adempimenti previsti per i soggetti autorizzati.Si ricorda, ad ogni buon conto, che ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della Legge n° 82/2006, la detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente ina base al luogo di detenzione delle vinacce. Detta comunicazione, in carta libera, è valida per la campagna vitivinicola, deve pervenire all’Ufficio periferico dell’ICQRF con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o ragione sociale dell’impresa,la sede legale, la partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.Ciò richiamato, si ritiene opportuno disporre che nella citata comunicazione di inizio campagna il soggetto che intende utilizzare i sottoprodotti per uso energetico dichiari il proprio impegno ad osservare tutti gli adempimenti previsti per i soggetti autorizzati di cui alla lettera A) e, in particolare,a rispettare gli obblighi stabiliti agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, a ricevere sottoprodotti scortati con il documento di cui all’articolo 4 del medesimo decreto, nonché a comunicare ad Agea:• l’elenco nominativo completo dei produttori di vino che procedono alla consegna dei sottoprodotti,comprensivo del CUA;• un riepilogo dei sottoprodotti consegnati da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico e il monte gradi:• il numero e la data dei documenti emessi dai produttori ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008. Disposizioni Nazionali DM 04/08/10 – Ritiro sotto controllo • Uso farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci; • Uso cosmetico;• Estrazione di enocianina (soltanto per le vinacce); • Produzione di prodotti agroalimentari (soltanto per le vinacce) individuate nell’allegato 2 del DM27 novembre 2008. La destinazione delle vinacce alla produzione di ulteriori prodotti agroalimentariè autorizzata dalla Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali dimercato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome. • I produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi, effettuano la comunicazione per faxo posta elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni di ritiro,all’Ufficio periferico dell’ICQRF territorialmente competente, e nel caso di uso agronomico direttoanche alla Regione Sicilia (vedi prima). • Tale comunicazione deve essere effettuata compilando il modello allegato al DDG della RegioneSicilia (vedi prima) o deve contenere almeno:a) la natura e la quantità dei sottoprodotti;b) il luogo in cui sono depositati;c) il tipo di destinazione;d) il giorno e l’ora dell’inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umanoo dell’inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti. Qualoral’eliminazione dei sottoprodotti avvenga in più giorni, deve essere indicato altresì il piano diritiro/consegna dei sottoprodotti;e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l’impegno del produttore alla loro distribuzionesui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali;f) nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devonoessere indicati altresì il nome o la ragione sociale il codice fiscale e la partita IVA della dittadestinataria, nonché il relativo indirizzo;g) il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito dall’ICQRF. • Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto avviato al ritiro sotto controlloe viene esibita a richiesta dell’organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sonoconservate per cinque anni. Disposizioni Nazionali Legge 82/2006Si ribadisce: • Ai sensi dell’art. 14 della legge 82/2006, i responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatoridevono altresì comunicare, annualmente, la detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali,diversi dalla distillazione ivi compresa l’estrazione dell’enocianina, all’ICQRF territorialmentecompetente, entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia. Talecomunicazione deve contenere, tra l’altro, la quantità complessiva che si prevede di introdurrenel corso della campagna vitivinicola di riferimento Disposizioni Nazionali art. 4 - D.M. 27/11/2008 • I sottoprodotti della vinificazione (con l’esclusione di quelli ottenuti dalla trasformazione delle uveda vino in prodotti diversi dal mosto e dal vino) devono:• possedere le seguenti caratteristiche minime al momento della consegna o del ritiro sotto controllo(art. 4 del D.M. 27 novembre 2008):- vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;- fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità. Disposizioni Nazionali D.M. 27/11/2008 • contenere una quantità minima di alcole rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto(escluso l’MC/MCR utilizzato per l’edulcorazione o l’arricchimento) almeno pari al:- 10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve;- 7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP;- 5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentatoo di vino nuovo ancora in fermentazione;- 5% qualora le vinacce siano destinate all’industria per l’estrazione dell’enocianina e per lequantità effettivamente cedute.• Il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zoneviticole è fissato in: 9,0% per la zona C I; 9,5%, per la zona C II; 10,0% per la zona C III (Sicilia).• A completamento dell’obbligo può essere consegnato vino ai distillatori o agli acetifici entroil 31 agosto della campagna vendemmiale successiva.• Il vino destinato alla distillazione deve essere denaturato con cloruro di litio ai sensi del D.M.11 aprile 2001 e tale operazione è effettuata almeno tre giorni feriali prima della estrazione delvino dallo stabilimento vitivinicolo per essere avviato alla distillazione. L’avvenuta denaturazioneè comunicata all’ufficio periferico dell’ICQRF competente per territorio, nello stesso giorno incui sono terminate le operazioni.• Il vino destinato all’acetificio non deve essere denaturato. In tal caso, il quantitativo di alcoolcontenuto nel vino consegnato a questo scopo è detratto del quantitativo di alcool contenutonel vino che deve essere avviato alla distillazione.• L’acetificio, la distilleria e i soggetti autorizzati ad utilizzare fecce e vinacce rilasciano un attestato(art. 6 - entro 10 gg per gli acetifici – art. 9- entro 20 gg dall’ultima consegna e cmqentro il 30/09 per fecce e vinacce – 45 gg per il vino entrambi da parte dei distillatore) relativoai sottoprodotti o al vino consegnato, da vidimare preventivamente presso l’Ufficio ICQRF territorialmentecompetente, contenente almeno gli elementi indicati nell’allegato A (per l’acetificio)ed allegato B (per la distilleria e i soggetti autorizzati) al D.M. 27/11/2008. Disposizioni Nazionali art. 9 - D.M. 27/11/2008 • Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore che è allo stesso tempo produttorel’attestazione viene rilasciata dall’Ufficio ICQ territorialmente competente. • I distillatori sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori.Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore è obbligatoa ricevere i sottoprodotti. Disposizioni Nazionali D.M. 27/11/2008 – prodotti ottenuti dalla distillazione a) alcool etilico di origine agricola aventi le caratteristiche di cui all’allegato 1 del regolamento CE n. 110/08; b) distillato di origine agricola, secondo quanto previsto all’allegato 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 110/08; c) acquavite di vinaccia rispondente alle definizioni all’allegato2, paragrafo 6 del regolamento CE n. 110/08; d) grappa rispondente alla definizione ed alle caratteristiche di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n.297/1997; e) alcool grezzo avente un titolo alcolometrico pari o superiore a92% vol. • Qualora i distillatori intendano commercializzare le grappe previste all’art. 16 ed all’art. 18, comma 2, lettere a), b), e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio1997, il documento di accompagnamento delle vinacce contiene le indicazioni specifiche relative all’origine ed alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varietà, all’area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d’origine o ad indicazione geografica tipica dellacui vinificazione costituiscono i sottoprodotti. Disposizioni Nazionali D.M. 27/11/2008 • La vinaccia non deve essere detenuta negli stabilimenti enologici oltre il trentesimo giorno dallafine del periodo vendemmiale, determinato con il provvedimento di cui all’art. 9, comma 1, dellaL. n. 82/2006, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 14,comma 1, della stessa legge;Le distillerie possono istituire di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell’ICQRF. L’introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico. • Le fecce di vino devono essere denaturate con il cloruro di litio (5-10 g/hl), ai sensi del DM 31 luglio 2006 (nel caso di uso agronomico vedi sopra), prima di essere estratte dalle cantine e devono essere consegnate alle distillerie, o ritirate sotto controllo, entro i 30 giorni successivi a quello della loro assunzione in carico nell’apposito registro e comunque non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna (art. 3, comma 1, del DM 27 novembre 2008); • la copia del documento di accompagnamento emesso per scortarne il trasporto deve essere inviata con i mezzi più rapidi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto all’Ufficio dell’ICQRF competente territorialmente per il luogo ove ha sede lo stabilimento da cui parte il trasporto (art. 29 Reg. (CE) n. 436/2009). • L’invio precitato assolve agli obblighi di comunicazione relativi all’ottenimento, denaturazione e trasferimento (art. 14, comma 5, della legge n. 82/2006). Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del regolamento CE n. 555/2008, il ritiro della feccia di vino si considera eseguito una volta che la stessa sia stata denaturata e che la consegna a terzi delle fecce denaturate sia stata annotata nei registri di cantina. • I quantitativi stimati della vinaccia e delle fecce di vino ottenuti devono essere presi in carico nei registri di cantina: l’annotazione deve avvenire entro il giorno stesso (carico) in cui avviene l’ottenimento (art. 22 del Reg. CE n. 555/2008; art.41, 45 e 47 del Reg. CE n. 436/2009, art. 3, comma 1, del DM 27 novembre 2008). • Lo scarico dei quantitativi di feccia e vinaccia deve essere annotato: - entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione, per quelli destinati alla distillazione; - il giorno stesso in cui è effettuata l’operazione di ritiro e prima dell’operazione stessa, per quelli ritirati sotto controllo. Per quanto riguarda l’emissione dei documenti di accompagnamento, si fa presente che: • ai sensi dell’art. 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 e in applicazione di quanto stabilito dall’art. 25, comma 1 lett. a) punto v - primo trattino del Reg. (CE) n. 436/2009 (già art. 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 884/2001), il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce verso una distilleria e scortato da una bolletta di consegna conforme: • agli allegati A e B al DM 29 novembre 1978, compilati nei modi stabiliti sia dal titolo III del Reg. (CE) n. 436/2009 (che ha sostituito i titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001), sia dal DM n. 768/94; oppure, • all’allegato VII del Reg. (CE) n. 436/2009 (che ha sostituito l’allegato III del Reg. (CE) n. 884/2001), compilato nei modi stabiliti sia dal titolo III del Reg. (CE) n. 436/2009 (che ha sostituito i titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001) sia dal DM n.768/94, con esclusione delle rispettive disposizioni concernenti la convalida; • in considerazione di quanto stabilito dall’art. 25, comma 1 lett. a) punto v - secondo trattino del Reg. (CE) n. 436/2009, non è necessario che un documento scorti il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce effettuato per ritirare sotto controllo i sottoprodotti, purché il ritiro avvenga conformemente alle disposizioni dell’art. 1, del DM 04/08/2010. • Restano comunque fatte salve le prescrizioni di natura fiscale. • Per il mancato rispetto degli obblighi relativi all’eliminazione dei sottoprodotti si applicano lesanzioni previste dal D.Lgs. 260/2000 e dalla Legge 82/2006. |
